IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Considerata la necessita' di dare esecuzione all'art. 13, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove e' prevista l'adozione, sulla
base  degli  indirizzi del Consiglio dei Ministri, di direttive rela-
tive ai compiti dei commissari del Governo;
  Considerate altresi' le disposizioni legislative in  materia,  suc-
cessive alla legge anzidetta;
  In  conformita'  agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Ministri
nella riunione del 7 ottobre 1993;
                              Dispone:
1. Rapporti tra Stato e regione - Cooperazione tra gli organi.
  1.1 Per assicurare a livello  regionale  l'unita'  di  indirizzo  e
l'adeguatezza  dell'azione  amministrativa, nonche' il buon andamento
della  pubblica  amministrazione  e   l'attuazione   coordinata   dei
programmi statali e regionali, il Commissario del Governo promuove la
cooperazione  tra  gli  uffici  dello  Stato  e  quelli della regione
nell'esercizio   delle   funzioni   amministrative   di    rispettiva
competenza.
  1.2.  Il  Commissario  del  Governo  segue l'attivita' degli organi
regionali,  ad  esso  sono  inviati  i  progetti   di   provvedimenti
legislativi e gli altri atti deliberativi.
  1.3.   Il   Commissario   del   Governo   cura  l'esecuzione  delle
deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli  atti  emanati
da  un  Ministro  in  sostituzione  di  organi  della regione rimasti
inattivi.
  1.4. Ogni comunicazione del  Governo  alla  regione  e'  effettuata
tramite   il   Commissario   del   Governo,   con   esclusione  delle
notificazioni  o  comunicazioni  di  atti  relativi  a   procedimenti
contenziosi  amministrativi  e giurisdizionali attribuite dalla legge
ad  altri  organi,  ivi  compresi  procedimenti  dinanzi  alla  Corte
costituzionale.
  1.5.  Per  le  finalita' indicate al punto 1.1., il Commissario del
Governo,  quando  ne  ravvisi  l'opportunita',   puo'   proporre   al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  dal  quale funzionalmente
dipende, nonche' al Ministro per gli affari regionali, iniziative  in
ordine  ai  rapporti  tra  Stato e regione, anche per quanto concerne
l'esercizio delle funzioni statali di  indirizzo  e  coordinamento  e
l'adozione  di direttive da parte del Governo per le funzioni statali
delegate alla regione.
2. Funzione di sovraintendenza sulle attivita' degli  uffici  statali
decentrati e relative modalita' di espletamento.
  2.1.  Per  le  finalita'  indicate  al  punto  1.1.  ed  al fine di
assicurare l'unita' di indirizzo di cui  all'art.  95,  primo  comma,
della  Costituzione,  il  Commissario  del  Governo sovraintende alle
funzioni ed attivita' amministrative decentrate dello Stato a livello
regionale. La sovraintendenza e'  esercitata  senza  interferire  nei
rapporti  gerarchici  tra  uffici centrali e periferici dello Stato e
nel  rispetto  delle  funzioni  e  responsabilita'   dei   dirigenti,
stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.2.  Quanto  alle  funzioni  ed  attivita'  degli  uffici  statali
decentrati a livello provinciale, la funzione di sovraintendenza  del
Commissario   del  Governo  si  esplica  con  la  collaborazione  dei
prefetti, nell'esercizio delle  funzioni  ad  essi  attribuite  dalla
legge nelle rispettive province.
  2.3.  Oltre  che per le materie espressamente previste dalla legge,
la funzione  di  sovraintendenza  e'  esclusa  con  riferimento  alle
attivita' degli organismi giurisdizionali o equiparati, militari e di
polizia, ancorche' abbiano ad esercitare funzioni amministrative.
  2.4.  La  funzione di sovraintendenza e' esercitata dal Commissario
del Governo mediante la convocazione di  apposite  conferenze  tra  i
rappresentanti   degli   uffici  decentrati  dello  Stato  a  livello
regionale e di altre pubbliche amministrazioni.  Le  conferenze  sono
presiedute  dal  Commissario  del  Governo e possono essere convocate
anche su richiesta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  di
singoli Ministri interessati alle questioni da trattare.
  2.5. Nei casi in cui, a conclusione dei lavori della conferenza, si
pervenga  ad  una  intesa  tra i rappresentanti delle amministrazioni
intervenute in ordine  alle  questioni  trattate,  le  determinazioni
adottate impegnano ciascuna di dette amministrazioni e il Commissario
del  Governo  ne  verifica  la  puntuale attuazione, provvedendo, ove
occorra, ad emanare i necessari  atti  di  impulso  e  di  indirizzo.
Qualora  l'intesa  non  sia  raggiunta,  il  Commissario  del Governo
informa  tempestivamente   i   competenti   organi   centrali   delle
amministrazioni  interessate  circa  le  questioni  esaminate  e  non
risolte nella conferenza per  i  conseguenti  provvedimenti  di  loro
specifica competenza.
  2.6.  Il  Commissario  del  Governo  riferisce  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri sulle questioni esaminate nelle  conferenze  e
sulle  relative  determinazioni anche ai fini dell'eventuale adozione
dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) ed e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.7. Alle conferenze indette dal Commissario  del  Governo  possono
partecipare,  d'intesa con i prefetti interessati, funzionari in loro
rappresentanza, qualora le  questioni  da  trattare  abbiano  diretta
attinenza  con  situazioni  e  problemi gia' sottoposti all'esame dei
comitati provinciali della pubblica amministrazione di  cui  all'art.
17  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero quando,  ad
avviso  del  prefetto,  rivestano  rilevanza  di carattere generale o
particolare interesse, anche ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica in ambito locale.
  2.8. Ai fini indicati al punto 2.7 il Commissario del Governo  e  i
prefetti  aventi  sede  nella medesima regione sono tenuti a fornirsi
reciprocamente informazioni nelle questioni che assumono  particolare
rilievo nel quadro dell'esercizio delle rispettive attribuzioni o che
possono  formare  oggetto  di esame da parte delle conferenze in sede
regionale   ovvero   dei   comitati   provinciali   della    pubblica
amministrazione.
3.  Funzione di coordinamento tra le attivita' esercitate dallo Stato
e quelle esercitate dalla regione.
  3.1. Ai fini indicati dall'art. 13,  comma  1,  lettera  b),  della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, il commissario del Governo, sentito
previamente il presidente della giunta regionale, puo' convocare, con
cadenza  di  norma  semestrale,  riunioni  di  coordinamento  tra   i
rappresentanti  regionali  e  i  funzionari  responsabili  di  uffici
decentrati dello Stato a livello regionale. Alle  riunioni  partecipa
il  Commissario  del Governo e possono essere invitati, ove occorra e
per  quanto  di   loro   competenza,   anche   rappresentanti   delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato e di altri organismi pubblici
interessati alle questioni da trattare.
  3.2. Alle riunioni  di  coordinamento  possono  essere  invitati  a
partecipare  rappresentanti  degli  enti locali a seguito di espressa
richiesta dei medesimi ovvero, previe intese tra il  Commissario  del
Governo  e  il  prefetto  della  provincia  interessata,  qualora  le
questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le attribuzioni
degli enti. Alle medesime riunioni  possono  altresi'  partecipare  i
prefetti delle province della regione quando le questioni da trattare
rivestano  particolare  interesse  ai fini della tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica  in  ambito  locale  o  abbiano  rilevanza
generale  con  riguardo  alle  attribuzioni  dei  prefetti medesimi o
all'attivita'    dei    comitati    provinciali    della     pubblica
amministrazione.
  3.3.  Le  riunioni  di coordinamento sono presiedute dal presidente
della giunta regionale o, in caso di sua assenza  o  impedimento,  da
chi ne fa le veci.
  3.4.  Qualora,  a  conclusione  delle riunioni di coordinamento, si
pervenga ad un accordo sulle questioni esaminate, il presidente della
giunta regionale e il Commissario  del  Governo  verificano,  per  la
parte  di  competenza,  la puntuale attuazione dell'accordo da parte,
rispettivamente, degli organi e uffici regionali  e  degli  organi  e
uffici  statali  interessati.  A  tal fine il presidente della giunta
regionale ed il Commissario del Governo si  informano  reciprocamente
degli   atti  compiuti  e  delle  iniziative  promosse  dagli  organi
regionali e statali competenti.
  3.5. Qualora l'accordo non si realizzi, il Commissario del  Governo
ne  informa  tempestivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri
al quale, ove occorra, propone,  d'intesa  con  il  presidente  della
giunta   regionale,   la  convocazione  in  apposita  sessione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per la trattazione delle questioni  non
risolte.   Il   Commissario  del  Governo,  con  cadenza  semestrale,
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro  per
gli  affari  regionali  una relazione sulle riunioni di coordinamento
promosse, segnalando le questioni esaminate e i risultati raggiunti.
4. Funzioni statali delegate.
  4.1. Il Commissario del Governo  vigila  sull'esercizio,  da  parte
della  regione,  delle  funzioni  delegate  dallo  Stato  e  comunica
eventuali sue osservazioni o proposte al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed alle amministrazioni statali interessate.
  4.2. Il Commissario del Governo,  per  l'esercizio  della  funzione
indicata  al  punto  4.1,  puo' richiedere al presidente della giunta
regionale ogni notizia e informazione ritenuta utile e,  se  non  sia
diversamente  disposto,  riceve  periodicamente dai competenti organi
regionali un elenco delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle
funzioni amministrative statali delegate.
  4.3. Nei casi in cui la regione,  per  l'esercizio  delle  funzioni
statali   delegate   a   norma  dell'art.  118,  terzo  comma,  della
Costituzione, si avvalga dei comuni, delle province e di  altri  enti
locali,  il  Commissario  del Governo vigila sull'attuazione di dette
funzioni  con la collaborazione dei prefetti e tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1990, n. 142. A tal  fine
il  Commissario  del  Governo  da'  comunicazione  ai  prefetti delle
iniziative adottate dall'amministrazione regionale nel  quadro  delle
attivita'  statali  delegate e i prefetti, a loro volta, segnalano al
Commissario del Governo gli eventuali problemi e difficolta'  insorti
in sede locale.
5. Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati.
  5.1.  Il  Commissario  del Governo cura l'adeguatezza, con riguardo
alle esigenze del Governo, dei flussi di informazioni provenienti  da
organi  e  aziende  regionali,  nonche' dagli uffici decentrati dello
Stato a livello regionale e, in particolare, di quelli specificamente
indicati dall'art. 67 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni.
  5.2. Il Commissario del Governo contribuisce alla raccolta ed  allo
scambio dei dati di rilevanza statistica, agendo d'intesa con l'ISTAT
ed  avvalendosi  degli  uffici  regionali  di detto istituto nonche',
d'intesa con il  presidente  della  giunta  regionale,  degli  uffici
regionali   addetti  ad  attivita'  statistiche.  I  dati  statistici
provenienti da fonti pubbliche in ambito provinciale  sono  acquisiti
dal Commissario del Governo per il tramite degli uffici di statistica
delle   prefetture   previsti  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  5.3.  Il  Commissario  del  Governo  riferisce,  almeno  una  volta
all'anno, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per
gli   affari  regionali,  sulla  propria  attivita'  con  particolare
riguardo agli obiettivi indicati dall'articolo 13, comma  1,  lettera
f),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400. Il Commissario del Governo
fornisce altresi' dati ed elementi per la redazione  della  relazione
annuale sullo stato della pubblica amministrazione.
  5.4.  La  segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
comunica  ai  Commissari  del Governo le deliberazioni adottate dalla
Conferenza stessa.
                         Proposizioni finali
  1. La presente direttiva e' indirizzata anche al Commissario  dello
Stato  nella  regione  Sicilia  ed  ai  Commissari  del Governo nelle
regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige e nelle
province di  Trento  e  di  Bolzano  e  si  applica  per  quanto  non
diversamente  disposto  dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.
  2. Il presidente della commissione di coordinamento, prevista dalla
legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  puo'  chiedere  la
convocazione delle riunioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 434.
  La  presente  direttiva  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 ottobre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224