IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Considerata la necessita' di dare esecuzione all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove e' prevista l'adozione, sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri, di direttive rela- tive ai compiti dei commissari del Governo; Considerate altresi' le disposizioni legislative in materia, suc- cessive alla legge anzidetta; In conformita' agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 1993; Dispone: 1. Rapporti tra Stato e regione - Cooperazione tra gli organi. 1.1 Per assicurare a livello regionale l'unita' di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il buon andamento della pubblica amministrazione e l'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, il Commissario del Governo promuove la cooperazione tra gli uffici dello Stato e quelli della regione nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza. 1.2. Il Commissario del Governo segue l'attivita' degli organi regionali, ad esso sono inviati i progetti di provvedimenti legislativi e gli altri atti deliberativi. 1.3. Il Commissario del Governo cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi. 1.4. Ogni comunicazione del Governo alla regione e' effettuata tramite il Commissario del Governo, con esclusione delle notificazioni o comunicazioni di atti relativi a procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali attribuite dalla legge ad altri organi, ivi compresi procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale. 1.5. Per le finalita' indicate al punto 1.1., il Commissario del Governo, quando ne ravvisi l'opportunita', puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal quale funzionalmente dipende, nonche' al Ministro per gli affari regionali, iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive da parte del Governo per le funzioni statali delegate alla regione. 2. Funzione di sovraintendenza sulle attivita' degli uffici statali decentrati e relative modalita' di espletamento. 2.1. Per le finalita' indicate al punto 1.1. ed al fine di assicurare l'unita' di indirizzo di cui all'art. 95, primo comma, della Costituzione, il Commissario del Governo sovraintende alle funzioni ed attivita' amministrative decentrate dello Stato a livello regionale. La sovraintendenza e' esercitata senza interferire nei rapporti gerarchici tra uffici centrali e periferici dello Stato e nel rispetto delle funzioni e responsabilita' dei dirigenti, stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2.2. Quanto alle funzioni ed attivita' degli uffici statali decentrati a livello provinciale, la funzione di sovraintendenza del Commissario del Governo si esplica con la collaborazione dei prefetti, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge nelle rispettive province. 2.3. Oltre che per le materie espressamente previste dalla legge, la funzione di sovraintendenza e' esclusa con riferimento alle attivita' degli organismi giurisdizionali o equiparati, militari e di polizia, ancorche' abbiano ad esercitare funzioni amministrative. 2.4. La funzione di sovraintendenza e' esercitata dal Commissario del Governo mediante la convocazione di apposite conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e di altre pubbliche amministrazioni. Le conferenze sono presiedute dal Commissario del Governo e possono essere convocate anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri interessati alle questioni da trattare. 2.5. Nei casi in cui, a conclusione dei lavori della conferenza, si pervenga ad una intesa tra i rappresentanti delle amministrazioni intervenute in ordine alle questioni trattate, le determinazioni adottate impegnano ciascuna di dette amministrazioni e il Commissario del Governo ne verifica la puntuale attuazione, provvedendo, ove occorra, ad emanare i necessari atti di impulso e di indirizzo. Qualora l'intesa non sia raggiunta, il Commissario del Governo informa tempestivamente i competenti organi centrali delle amministrazioni interessate circa le questioni esaminate e non risolte nella conferenza per i conseguenti provvedimenti di loro specifica competenza. 2.6. Il Commissario del Governo riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle questioni esaminate nelle conferenze e sulle relative determinazioni anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2.7. Alle conferenze indette dal Commissario del Governo possono partecipare, d'intesa con i prefetti interessati, funzionari in loro rappresentanza, qualora le questioni da trattare abbiano diretta attinenza con situazioni e problemi gia' sottoposti all'esame dei comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero quando, ad avviso del prefetto, rivestano rilevanza di carattere generale o particolare interesse, anche ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito locale. 2.8. Ai fini indicati al punto 2.7 il Commissario del Governo e i prefetti aventi sede nella medesima regione sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni nelle questioni che assumono particolare rilievo nel quadro dell'esercizio delle rispettive attribuzioni o che possono formare oggetto di esame da parte delle conferenze in sede regionale ovvero dei comitati provinciali della pubblica amministrazione. 3. Funzione di coordinamento tra le attivita' esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalla regione. 3.1. Ai fini indicati dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo, sentito previamente il presidente della giunta regionale, puo' convocare, con cadenza di norma semestrale, riunioni di coordinamento tra i rappresentanti regionali e i funzionari responsabili di uffici decentrati dello Stato a livello regionale. Alle riunioni partecipa il Commissario del Governo e possono essere invitati, ove occorra e per quanto di loro competenza, anche rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato e di altri organismi pubblici interessati alle questioni da trattare. 3.2. Alle riunioni di coordinamento possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli enti locali a seguito di espressa richiesta dei medesimi ovvero, previe intese tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia interessata, qualora le questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le attribuzioni degli enti. Alle medesime riunioni possono altresi' partecipare i prefetti delle province della regione quando le questioni da trattare rivestano particolare interesse ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito locale o abbiano rilevanza generale con riguardo alle attribuzioni dei prefetti medesimi o all'attivita' dei comitati provinciali della pubblica amministrazione. 3.3. Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente della giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. 3.4. Qualora, a conclusione delle riunioni di coordinamento, si pervenga ad un accordo sulle questioni esaminate, il presidente della giunta regionale e il Commissario del Governo verificano, per la parte di competenza, la puntuale attuazione dell'accordo da parte, rispettivamente, degli organi e uffici regionali e degli organi e uffici statali interessati. A tal fine il presidente della giunta regionale ed il Commissario del Governo si informano reciprocamente degli atti compiuti e delle iniziative promosse dagli organi regionali e statali competenti. 3.5. Qualora l'accordo non si realizzi, il Commissario del Governo ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri al quale, ove occorra, propone, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la convocazione in apposita sessione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la trattazione delle questioni non risolte. Il Commissario del Governo, con cadenza semestrale, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali una relazione sulle riunioni di coordinamento promosse, segnalando le questioni esaminate e i risultati raggiunti. 4. Funzioni statali delegate. 4.1. Il Commissario del Governo vigila sull'esercizio, da parte della regione, delle funzioni delegate dallo Stato e comunica eventuali sue osservazioni o proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle amministrazioni statali interessate. 4.2. Il Commissario del Governo, per l'esercizio della funzione indicata al punto 4.1, puo' richiedere al presidente della giunta regionale ogni notizia e informazione ritenuta utile e, se non sia diversamente disposto, riceve periodicamente dai competenti organi regionali un elenco delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate. 4.3. Nei casi in cui la regione, per l'esercizio delle funzioni statali delegate a norma dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, si avvalga dei comuni, delle province e di altri enti locali, il Commissario del Governo vigila sull'attuazione di dette funzioni con la collaborazione dei prefetti e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1990, n. 142. A tal fine il Commissario del Governo da' comunicazione ai prefetti delle iniziative adottate dall'amministrazione regionale nel quadro delle attivita' statali delegate e i prefetti, a loro volta, segnalano al Commissario del Governo gli eventuali problemi e difficolta' insorti in sede locale. 5. Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati. 5.1. Il Commissario del Governo cura l'adeguatezza, con riguardo alle esigenze del Governo, dei flussi di informazioni provenienti da organi e aziende regionali, nonche' dagli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e, in particolare, di quelli specificamente indicati dall'art. 67 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 5.2. Il Commissario del Governo contribuisce alla raccolta ed allo scambio dei dati di rilevanza statistica, agendo d'intesa con l'ISTAT ed avvalendosi degli uffici regionali di detto istituto nonche', d'intesa con il presidente della giunta regionale, degli uffici regionali addetti ad attivita' statistiche. I dati statistici provenienti da fonti pubbliche in ambito provinciale sono acquisiti dal Commissario del Governo per il tramite degli uffici di statistica delle prefetture previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 5.3. Il Commissario del Governo riferisce, almeno una volta all'anno, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per gli affari regionali, sulla propria attivita' con particolare riguardo agli obiettivi indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Commissario del Governo fornisce altresi' dati ed elementi per la redazione della relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione. 5.4. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica ai Commissari del Governo le deliberazioni adottate dalla Conferenza stessa. Proposizioni finali 1. La presente direttiva e' indirizzata anche al Commissario dello Stato nella regione Sicilia ed ai Commissari del Governo nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige e nelle province di Trento e di Bolzano e si applica per quanto non diversamente disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 2. Il presidente della commissione di coordinamento, prevista dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo' chiedere la convocazione delle riunioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 1993 Il Presidente: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1993 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224